Art. 5.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, a mezzo di domanda corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale egli dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2. Il Ministro, entro sei mesi dalla ricezione della domanda, con proprio decreto provvede alla concessione della promozione.
      2. Con decreto del Ministro della difesa la promozione conferita è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.
      3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.